Il «personale addetto ai servizi dei porti» (art. 129 Cod. Nav.), entro il quale si comprendono gli ormeggiatori e i barcaioli (art. 116 Cod. Nav.) rientra nel più ampio alveo del «personale marittimo» (art. 114 Cod. Nav.).
«Coloro che esercitano un’ attività nell’ interno dei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell’esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto» (Art. 68 Codice della Navigazione).
In particolare, nel “Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione” è previsto che:
- «Il Comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto» (art. 209.1)
- «Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal Comandante del porto» (art. 208).
- «Nei porti ove se ne ravvisi l’opportunità, il Capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo» (art. 209.2).
Nei successivi articoli, il “Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione” dettaglia il funzionamento e le modalità di accesso alla professione.
Oggi tale quadro normativo è stato ancor più puntualmente armonizzato.
In particolare, il Regolamento Europeo n. 357 del 15 febbraio 2017 rimarca come «i servizi di ormeggio o disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina, sono necessari all’operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto» (art. 6.2).
Contemporaneamente, prevede come «l’Ente di gestione del porto, o l’Autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali» (art. 4.1).
Il secondo comma dello stesso articolo, elenca i seguenti requisiti minimi d’accesso all’attività:
- qualifiche professionali;
- capacità finanziaria;
- attrezzature necessarie;
- rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro anche in materia di orario di lavoro e di riposo;
- buona reputazione/ onorabilità/ affidabilità.
Il citato Regolamento Europeo aggiunge che «l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali» (art. 5.1), e, a garanzia di ciò, che il prestatore sia «controllato direttamente o indirettamente» (art. 6.6) dalle dette Autorità.
In particolare, precisa che l’Autorità Marittima «esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna» (art. 8.1) ovvero che «ha un’influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell’organismo interessato» (art. 8.2).
Successivamente, in forma più operativa, è intervenuto il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, all’art. 10, ha modificato l’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inserendo un comma 1-quinquies, dove è stabilito che:
- «gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in Società cooperativa»;
- «il funzionamento e l’organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del Comandante del porto»;
- «lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».